La perizia dinamica stradale

Viene richiesta ed eseguita solo negli incidenti mortali e gravi, dove la differenza tra la colpa/causa dell’uno o dell’altro comporta differenze significative a livello penale o civile;  viene anche commissionata negli incidenti presunti-falsi o con dinamiche contrastanti.  In ambito giudiziario,  l’art. 221  C.P.P. prevede la nomina del perito tra iscritti in appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina, o a più personale quando le indagini e valutazioni risultano di notevole complessità.

Per vari motivi, in molti casi si tende a nominare iscritti all’albo degli ingegneri,  che certamente hanno competenze ottimali in fisica, ma l’incidente stradale richiede anche specifiche competenze su fattori topografici, psicologici, psicotecnici, medici, ergonomici, viabilistici e veicolistici, ecc. E’ sorta quindi l’associazione di periti ricostruttori EVU (www.evuonline.org), l’Associazione europea che raccoglie e forma questo tipo di professione: come richiama il primo articolo dell’Associazione, il principale scopo è proprio quello di proporre e promuovere l’incremento dei principi basilari e metodologici dell’analisi dell’incidente (anche con finalità relative alla sicurezza stradale, vedi infatti il ruolo dell’associazione per le principali acquisizioni scientifiche che hanno portato a migliorare la sicurezza dei veicoli e della circolazione).

evu immagine e stat

Nonostante questo, in Italia un vero e proprio modello di perizia non è sempre e dovunque universalmente riconosciuto, per interesse di chi vuole spacciarsi per esperto e vuole riservarsi la possibilità di usare un proprio metodo (inevitabilmente riduttivo e quindi corrotto) per ricostruire un evento che, avendo sempre diverse e complesse componenti, permette molteplici risultati, spesso funzionali agli interessi (che non sono piccoli) di diverse parti coinvolte.

La si chiama spesso perizia cinematica, che ricorda l’aspetto fisico che nel pensiero comune è la sua caratteristica principale, anche se tale dizione è inesatta (delle tre parti della fisica, la cinematica riguarda lo studio del movimento-velocità in modo relativamente astratto, è quindi termine parziale e suggestivo visto che la velocità è la caratteristica più evidente nell’incidente stradale); più corretto sarebbe parlare di perizia ricostruttiva della dinamica, termine che si riferisce alla parte della fisica che tiene conto anche delle forze e quindi delle masse dei corpi coinvolti, oltre che riferirsi alla dinamica intesa come svolgimento di eventi.

Si parla, infine di perizia e consulenza, poiché in ambito giudiziario perito è solo il c.t. del Giudice in ambito penale, consulente in tutti gli altri casi. Noi utilizziamo il termine perizia rifacendoci al significato etimologico del termine (dal lat. experitus, da cui il significato sia di perito che di esperto, riferito non solo a esperto per scienza, ma anche per esperienza). Il termine consulenza sottolinea maggiormente il ruolo parziale del parere del tecnico rispetto alle altre componenti causali, riservando il parere finale all’avvocato, giudice o committente. Non v’è dubbio sulla complessità del settore e sulla indispensabile competenza interdisciplinare del perito/consulente in infortunistica stradale; ricordiamo la definizione che sottolinea diversi metodi di approccio: multidisciplinare significa che non è limitato a un unico campo o materia di studio ma ne comprende diversi (come richiama l’art. 221/2) e quindi la  perizia è multidisciplinare quando comporta l’esposizione di pareri separatamente esposti da consulenti di discipline diverse, ciascuno rimanendo dominus delle conclusioni finali; perizia interdisciplinare è invece quella in cui ciascun perito interpella e fa uso di nozioni anche di altre discipline, in un confronto diretto con altri esperti. Il P.A.R. deve essere sempre interdisciplinare, dal che la critica di tuttologo, se non tiene conto di nozioni scientifiche apprese da fondi autorevoli continuamente aggiornate e provate.

La perizia o consulenza non costituisce prova, tuttavia ha notevolmente aumentato il proprio prestigio nell’infortunistica stradale, spesso superando l’importanza della prova testimoniale, altro fondamento storico di tante sentenze. I P.A.R. (Perito Analista Ricostruttore, termine da noi diffuso, vedi libro CAUSE E RIMEDI INCIDENTI STRADALI, nella sezione pubblicazioni) difatti hanno contribuito notevolmente alla validazione di studi sulle testimonianze; vedi la partecipazione di Breda Infortunistica nella sezione storica, in numerosi seminari di Evu Italia – precedentemente denominata anche A.s.a.i.s. – relativi a temi psicologici (www.evuitalia.eu).

Breda Infortunistica ha realizzato un metodo interdisciplinare per svolgere la perizia dinamica stradale, che è stato approvato da Evu Italia e pubblicato sulla sua rivista annuale (vedi la nostra perizia e scarica l’articolo); intende proporre pubblicazioni atte a diffondere una cultura scientifica sulla giusta perizia, che può contribuire a una maggior giustizia e anche ad approfondire gli studi sulla sicurezza, secondo le finalità di Evu Europa. Laddove le finalità riguardano prevalentemente l’aspetto relativo alla sicurezza stradale e prevenzione, ovvero anche la formazione degli operatori di tale settore e l’educazione stradale degli utenti della strada, Breda Infortunistica si avvale della collaborazione formativa dell’Associazione Vita e Strada.